02/08/2012

Il Presidente della Camera, Fini ha inviato la mia “bozza di legge elettorale” è alla Commissione Parlamentare competente.

Non si sa per certo quando si andrà a votare. Forse a Novembre, forse nella primavera del 2013, forse. C’è un caos che non fa prospettare nulla di positivo per  il popolo. Il popolo è quello che subisce le decisioni degli eletti per gli anni in cui restano in carica ed acquista un senso nel periodo preelettorale per poi tornare ad essere carne da macello fino alla successiva campagna elettorale. Tranne quella piccola fetta di privilegiati che godono del privilegio della vittoria. L’attuale legge elettorale per Camera e Senato è stata definita “Porcellum” ma seppur criticata da tutti non riesce ad essere modificata. Curioso pensare che chi la critica sono gli stessi che l’hanno approvata con il voto e sono gli stessi che ne traggono vantaggi. Pochi uomini i Capipartito ed i strettissimi collaboratori scelgono i nominativi di chi mettere nella lista e la posizione che ipoteticamente ne garantisce o meno l’elezione. Il popolo praticamente non ha il potere di scegliere il proprio candidato ma solo la lista. Troppo poco democratico. Per niente rispettoso. I partiti più importanti ed influenti conoscono il problema ed hanno promesso di voler cambiare la legge elettorale. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano lì ha esortati a tradurre dette parole in fatti. I partiti hanno recepito il messaggio ma lo hanno  interpretato a proprio modo. Ovvero pensano ad una legge elettorale per tutelare la propria sopravvivenza e non per il bene del popolo. E sembra che l’ultima missione tra i partiti di questa strana maggioranza che sostiene il premier Monti è quella di evitare che il Movimento  5 stelle di Beppe Grillo possa vincere le elezioni e governare il Paese. Il PDL vuole qualcosa anche a maggioranza. Il PD vuole altro. L’UDC vuole altro ancora. Gli altri contano poco. O si alleano o sono fuori da ogni decisione. I numeri contano, in questo caso più delle idee. In Senato la Lega ha votato insieme al PDL. Ora il leader del PD Bersani critica il modus operandi del PDL. Gli italiani aspettano. Eppure basta chiedere ai cittadini cosa vogliono e cosa deve tutelare la legge elettorale. Mentre i grandi partiti litigano tra loro per proporre una nuova legge elettorale, io ne ho scritto una bozza in due giorni, senza essere un professionista ma avendo come fine il bene del popolo e le cose da fare per realizzarlo. Detta legge elettorale è stata inviata a tutti i Parlamentari italiani, ai membri del Governo, ai maggiori giornalisti italiani, esteri, parlamentari europei. Ho ottenuto poche risposte. Tra i pochi che hanno risposto c’è la segreteria del Presidente della Camera Gianfranco Fini che riporto integralmente: “Si comunica che il Presidente ha disposto la trasmissione della Sua e-mail alla Commissione parlamentare competente, affinchè i deputati che ne fanno parte possano prenderne visione ed assumere le iniziative che ritengono opportuno. Con migliori Saluti. La Segreteria del Presidente della Camera dei deputati.” Ora non possono dire che il popolo è assente o che non hanno altre idee. Il popolo le idee le ha ma se vengono snobbate non è colpa sua.

Piscicelli Vincenzo

 

24/05/2012

Bozza di legge elettorale per Camera e Senato.

Premessa.

Chiarisco un concetto basilare ovvero chi vince le elezioni politiche deve governare fino alla fine del mandato se ha una maggioranza parlamentare così come è previsto dalla legge ma ciò è valido se è il popolo a poter scegliere nominativamente i propri rappresentanti e non se questi vengono imposti dai capipartito o dall'oligarchia degli stessi. In tal caso il principio di “dover” governare viene meno perché non è il popolo sovrano ad aver  deciso i propri rappresentanti. Con l’attuale legge elettorale la nostra libertà è tra lo scegliere il meno peggio e comunque non liberamente in quanto ci impongono i loro prescelti/cooptati. Votare, oggi, creerebbe solo altra spesa per le esigue casse dello Stato e nuove cooptazioni con gli stessi personaggi a decidere ed il popolo a subire in un contesto politico molto frazionato che vede il bipartitismo fallito ed il bipolarismo in crisi. I problemi reali della gente non verrebbero risolti e chiunque vincesse le elezioni accamperebbe come scusa che non ha potuto lavorare e che gli altri hanno fatto solo danni(come è accaduto e tuttora accade). Quindi cari politici impegnatevi a cambiare la legge elettorale – seguendo anche le indicazioni di questa bozza - e subito dopo organizzate le nuove elezioni politiche.

 Il governare, l’essere un politico e rappresentante del popolo è un onore ed un onere e non un diritto divino quindi vi si può tranquillamente rinunciare e se vi è anche il più piccolo dubbio sulla correttezza della persona si deve dimettere. Naturalmente quanto scritto vale per chiunque si trovi nella situazione precedentemente ipotizzata, indipendentemente dalla razza, dal sesso o dal partito politico di appartenenza. Il politico deve essere onesto, moralmente incorruttibile, darne esempio e rappresentare il meglio che la società possa esprimere, deve avere una visuale collettiva che osservi l’Intero Paese e pensare ai concittadini come proprio datore di lavoro cui servire al meglio per capacità professionale, senso di giustizia, coerenza e moralità, senza dimenticare che viene prima la persona e poi l’economia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           BOZZA

 

                                                               DI

 

 RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE DELLA CAMERA E DEL SENATO

 

Sintesi: doppio turno con elezione nominativa a vocazione maggioritaria.

 

Principi

La legge elettorale  deve garantire la sovranità popolare mediante l'elezione diretta ed uninominale, la rappresentatività delle diverse sensibilità culturali e politiche qualora  diffuse in modo consistente e vario sul territorio  nazionale, la governabilità, Il ricambio generazionale e l’eliminazione di rendite di potere. I membri del Senato, della Camera dei deputati e del governo non possono essere solo liberi professionisti, imprenditori o titolari di partita IVA ma devono rappresentare tutte le tipologie di lavoratori compresi i disoccupati ed i pensionati e tutte le fasce di popolazione distinte per ceto, sesso ed età.

 

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1. Non sono eleggibili coloro che sono stati eletti per tre volte all’ufficio di membro del Parlamento. Non possono essere candidati alle elezioni coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per reato non colposo o per reato colposo. L’ineleggibilità è perpetua. Fermo restando le cause di ineleggibilità previste dall’attuale normativa.

 

2. Sono sospesi dall’ufficio, con delibera della Camera di appartenenza, i membri che hanno riportato, anche precedentemente alla proclamazione dell’elezione, una condanna non definitiva per reato non colposo e per reato colposo. La sospensione cessa automaticamente in caso di successiva assoluzione dell’imputato.

 

3. Le cause di ineleggibilità sopravvenute o rilevate successivamente alla proclamazione dell’eletto, comportano, rispettivamente, la decadenza o l’annullamento della convalida dell’elezione con delibera della Camera di appartenenza.

 

4. La sentenza di condanna che produce gli effetti indicati nei punti 1 e 2, pronunciata nei confronti di un membro del Parlamento, è comunicata dall’organo giudicante al Presidente della Repubblica.

 

5. Il Presidente della Repubblica, con messaggio motivato, invita la Camera di appartenenza del parlamentare a deliberare ai sensi dei punti 1 e 2.

 

6. Il Presidente della Repubblica può, ai sensi dell’art. 88 della Costituzione della Repubblica, sciogliere la Camera che omette di deliberare entro trenta giorni dal ricevimento del messaggio di cui al punto  precedente.

 

7. Le sentenze di condanna pubblicate prima dell’entrata in vigore della presente, che producono gli effetti indicati nei punti 1 e 2, sono comunicate dall’organo giudicante al Presidente della Repubblica entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

8. Il rappresentante del popolo sia esso candidato al Senato o alla Camera deve essere votato mediante scelta nominativa. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell’apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima. L'indicazione deve contenere il nome e cognome quando vi sia la possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene. Diversamente, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartenente ad una delle liste votate. Diversamente, il voto è nullo.

 

9. Durante le operazioni di scrutinio, si tiene conto dei voti di preferenza ai fini della determinazione della cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validamente espressi.

 

10. La proclamazione degli eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, avviene secondo la maggiore cifra individuale di ciascun candidato appartenente alla lista medesima. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato di più giovane età.

 

11. Il candidato  deve presentare il programma elettorale cui è legato per vincolo. Il mancato rispetto di detto vincolo comporta la decadenza del mandato  elettorale con conseguente decadenza del ruolo istituzionale rivestito.

 

12. Coloro che occupano ruoli e cariche direttive nei partiti non possono rivestire cariche istituzionali di rilievo (Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, Presidente della Camera e relativi vicepresidenti qualora previsti) per incompatibilità salvo che questi non abbiano una maggioranza calcolata sugli aventi diritto al voto - e non solo sugli effettivi votanti - pari ai 2/3 più uno. - Questo perché chi riveste cariche istituzionali rappresenta e decide per tutto il popolo e non solo chi lo ha votato.

 

13. Lo Stato deve garantire che ogni cittadino con i requisiti citati in premessa possa ambire a concorrere al ruolo istituzionale di deputato o senatore mediante l'abbattimento di ogni ostacolo anche economico per evitare che diventi solo appannaggio  di chi ha possibilità economiche o lobby affaristiche che lo sostengono.

 

13 bis. Lo Stato deve finanziare la campagna elettorale di ogni candidato per le sole spesse effettivamente documentate, fissando un tetto massimo e valido per ogni candidato. Nessuno può spendere più di quella cifra seppure denaro personale. – Principio di leale concorrenza -

 

14. Prima fase - La soglia di sbarramento dei candidati per accedere alla seconda fase deve essere del 5 % per circoscrizione - ma ogni partito che ha una diffusione sul territorio nazionale in almeno cinque  regioni non confinanti  e supera l'1 % degli aventi diritto in ogni circoscrizione ha diritto ad avere un proprio rappresentante alla Camera ed  al Senato se supera rispettivamente nelle singole circoscrizioni il 2 %. -  concetto di rappresentatività.

 

15. Coloro che vogliono candidarsi devono avere un movimento, un partito o una associazione che li supporta e che ne propone la candidatura mediante la raccolta delle firme necessarie alla candidatura.

 

16. Ogni candidato deve produrre un programma di massima da comunicare agli elettori e legare la propria candidatura ed il proprio mandato ad esso, pena la decadenza.

 

16 bis Ogni candidato deve rispondere alle domande dell’opinione pubblica sulla propria vita e mostrare su internet curriculum personale, familiare, reddito ed averi nonchè stile di vita ed idee politiche. Devono comunicare ogni variazione di detti dati durante il periodo di rappresentanza.

 

17. Seconda fase  - i candidati nominativamente scelti, che hanno superato la prima fase hanno diritto a coalizzarsi in base ad un programma unitario condiviso che proponga due alternative da proporre agli elettori. I candidati con il programma  proposto che in questa seconda fase abbiano raggiunto  il 50% più un voto sono nominati eletti ed hanno diritto a governare. I perdenti sono eletti e dichiarati opposizione. Ognuno(vincitori/atti a governare e perdenti/opposizione) nei limiti dei posti spettanti e stabiliti in base al numero di voti ottenuti per coalizione divisi per il numero di deputati e di senatori da eleggere.

 

 

18. In questa seconda fase le due coalizioni oltre al programma dovranno indicare agli elettori i nominativi che avranno un incarico di governo ovvero  dovranno  essere comunicati i nomi dei ministri, dei sottosegretari distinti per materia e settori oltre che i nomi del presidente e del vicepresidente del Senato e della Camera e delle commissioni con i rispettivi componenti. - Principio di chiarezza e trasparenza. -

 

19. I senatori, i deputati ed i membri del governo hanno così diritto ad adempiere alle proprie incombenze per l'intero mandato elettorale sempre che i componenti mantengano le qualità richieste per l'eleggibilità e venga rispettato il programma approvato dagli elettori. L'opposizione avrà il compito  di vigilare sul rispetto  del volere degli elettori e formulare proposte e correzioni su punti  non trattati nei programmi generali oltre che in caso di crisi o situazioni mutate e di interesse generale non prevedibili in campagna elettorale.

 

20. A metà legislatura l'operato del governo deve essere sottoposto a referendum popolare. L'esito dello stesso deciderà il futuro  dell'esecutivo. Se il gradimento è uguale  o superiore alla percentuale dei voti ottenuti alle elezioni l'esecutivo resta come nato, qualora la percentuale di gradimento è inferiore nei limiti massimi del 5 % la maggioranza dovrà procedere a dei correttivi con sostituzione degli uomini  di governo nei confronti del settore contestato. La scelta spetta alla coalizione di governo con la fiducia mediante votazione alla Camera ed al Senato. Se il consenso scende oltre il 5 % ma non supera l'10 % si deve ricorrere al cambio del Capo del Governo  e ad un rimpasto delle persone e della politica nei settori  deficitari con conseguente richiesta di fiducia alla Camera ed al Senato. Se il consenso scende oltre il 10 % si deve rimettere il mandato e tornare alle elezioni dove non potranno ricandidarsi coloro che non hanno rispettato il programma elettorale o non lo abbiano portato a termine. Se il consenso dovesse scendere oltre 20% dei votanti la maggioranza parlamentare e tutti i membri con incarico ministeriale non possono ricandidarsi per incapacità a svolgere il ruolo ed inadeguatezza nel gestire il Paese.

 

21 - In caso di tematiche di interesse generale che riguardano le scelte di coscienza o di particolare importanza e/o di urgenza si dovrà ricorrere per la formulazione della legge all'intero Parlamento e proporre la conferma al popolo mediante referendum.

 

 

P.S. Per correttezza alcuni punti della presente bozza sono stati presi, perché condivisi dalla proposta di legge di Beppe Grillo, qualche punto della stessa è modificato, altri sono di mia ispirazione. E’ chiaro che non ho la presunzione di scrivere una legge ma solo di proporre un’idea dei principi che essa deve contenere per rendere i rappresentati politici più vicino al popolo.

 

 

Cordialmente saluto, cittadino italiano,

Piscicelli Vincenzo.



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13/12/2009

Necessità una nuova legge elettorale.

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Premessa.

Chiarisco un concetto basilare ovvero chi vince le elezioni politiche deve governare fino alla fine del mandato se ha una maggioranza parlamentare così come è previsto dalla legge ma ciò è valido se è il popolo a poter scegliere nominativamente i propri rappresentanti e non se questi vengono imposti dai capipartito o dall'oligarchia degli stessi. In tal caso il principio di “dover” governare viene meno perché non è il popolo sovrano a decidere i propri rappresentanti. Resta valido il principio del “poter” governare secondo legge anche per cambiare la legge elettorale. Con l’attuale legge elettorale la nostra libertà è tra lo scegliere il meno peggio e comunque non liberamente in quanto ci impongono i loro prescelti/cooptati. Il vero problema politico è che nessuno tra maggioranza ed opposizione si batte per cambiare l’attuale legge elettorale e solo dopo chiedere nuove elezioni. Votare, oggi, creerebbe solo altra spesa per le esigue casse dello Stato e nuove cooptazioni con gli stessi personaggi a decidere ed il popolo a subire in un contesto politico molto frazionato che vede il bipartitismo fallito ed il bipolarismo in crisi. I problemi reali della gente non verrebbero risolti e chiunque vincesse le elezioni accamperebbe come scusa che non ha potuto lavorare e che gli altri hanno fatto solo danni. Quindi cari politici evitate di prendere di nuovo per i fondelli il popolo italiano, impegnatevi a cambiare la legge elettorale – seguendo anche le indicazioni di questa bozza - e subito dopo organizzate le nuove elezioni politiche. Al momento chi del Partito Delle Libertà  e della Lega Nord ha vinto le elezioni e rispetta “tutte” le Istituzioni ha diritto a governare come gli altri che non le rispettano, il dovere di dimettersi. Il governare, l’essere un politico e rappresentante del popolo è un onore ed un onere e non un diritto divino quindi vi si può tranquillamente rinunciare e se vi è anche il più piccolo dubbio sulla reità della persona si deve dimettere. Naturalmente quanto scritto vale per chiunque si trovi nella situazione precedentemente ipotizzata, indipendentemente dalla razza, dal sesso o dal partito politico di appartenenza.

 

 

 

 

 

 

  

                                                           BOZZA

 

                                                               DI

 

 RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE DELLA CAMERA E DEL SENATO

 

Sintesi: doppio turno con elezione nominativa a vocazione maggioritaria.

 

Principi

La legge elettorale  deve garantire la sovranità popolare mediante l'elezione diretta ed uninominale, la rappresentatività delle diverse sensibilità culturali e politiche qualora  diffuse in modo consistente e vario sul territorio  nazionale, la governabilità, Il ricambio generazionale e l’eliminazione di rendite di potere.

 

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1. Non sono eleggibili coloro che sono stati eletti per tre volte all’ufficio di membro del Parlamento. Non possono essere candidati alle elezioni coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo. L’ineleggibilità è perpetua. Fermo restando le cause di ineleggibilità previste dall’attuale normativa.

 

2. Sono sospesi dall’ufficio, con delibera della Camera di appartenenza, i membri che hanno riportato, anche precedentemente alla proclamazione dell’elezione, una condanna non definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo. La sospensione cessa automaticamente in caso di successiva assoluzione dell’imputato.

 

3. Le cause di ineleggibilità sopravvenute o rilevate successivamente alla proclamazione dell’eletto, comportano, rispettivamente, la decadenza o l’annullamento della convalida dell’elezione con delibera della Camera di appartenenza.

 

4. La sentenza di condanna che produce gli effetti indicati nei punti 1 e 2, pronunciata nei confronti di un membro del Parlamento, è comunicata dall’organo giudicante al Presidente della Repubblica.

 

5. Il Presidente della Repubblica, con messaggio motivato, invita la Camera di appartenenza del parlamentare a deliberare ai sensi dei punti 1 e 2.

 

6. Il Presidente della Repubblica può, ai sensi dell’art. 88 della Costituzione della Repubblica, sciogliere la Camera che omette di deliberare entro trenta giorni dal ricevimento del messaggio di cui al punto  precedente.

 

7. Le sentenze di condanna pubblicate prima dell’entrata in vigore della presente, che producono gli effetti indicati nei punti 1 e 2, sono comunicate dall’organo giudicante al Presidente della Repubblica entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

8. Il rappresentante del popolo sia esso candidato al Senato o alla Camera deve essere votato mediante scelta nominativa. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell’apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima. L'indicazione deve contenere il nome e cognome quando vi sia la possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene. Diversamente, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartenente ad una delle liste votate. Diversamente, il voto è nullo.

 

9. Durante le operazioni di scrutinio, si tiene conto dei voti di preferenza ai fini della determinazione della cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validamente espressi.

 

10. La proclamazione degli eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, avviene secondo la maggiore cifra individuale di ciascun candidato appartenente alla lista medesima. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato di più giovane età.

 

11. Il candidato  deve presentare il programma elettorale cui è legato per vincolo. Il mancato rispetto di detto vincolo comporta la decadenza del mandato  elettorale con conseguente decadenza del ruolo istituzionale rivestito.

 

12. Coloro che occupano ruoli e cariche direttive nei partiti non possono rivestire cariche istituzionali di rilievo (Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, Presidente della Camera e relativi vicepresidenti qualora previsti) per incompatibilità salvo che questi non abbiano una maggioranza calcolata sugli aventi diritto al voto - e non solo sugli effettivi votanti - pari ai 2/3 più uno. - Questo perché chi riveste cariche istituzionali rappresenta e decide per tutto il popolo e non solo chi lo ha votato.

 

13. Lo Stato deve garantire che ogni cittadino con i requisiti citati in premessa possa ambire a concorrere al ruolo istituzionale di deputato o senatore mediante l'abbattimento di ogni ostacolo anche economico per evitare che diventi solo appannaggio  di chi ha possibilità economiche o lobby affaristiche che lo sostengono.

 

14. Prima fase - La soglia di sbarramento dei candidati per accedere alla seconda fase deve essere del 5 % per circoscrizione - ma ogni partito che ha una diffusione sul territorio nazionale in almeno cinque  regioni non confinanti  e supera l'1 % degli aventi diritto nella propria circoscrizione, anche se non in coalizione,  ha diritto ad avere un proprio rappresentante alla Camera ed  al Senato se supera rispettivamente nelle singole circoscrizioni il 2 %. -  concetto di rappresentatività.

 

15. Coloro che vogliono candidarsi devono avere un movimento, un partito o una associazione che li supporta e che ne propone la candidatura mediante la raccolta delle firme necessarie alla candidatura.

 

16. Ogni candidato deve produrre un programma di massima da comunicare agli elettori e legare la propria candidatura ed il proprio mandato ad esso, pena la decadenza.

 

17. Dopo una prima fase  chi tra i candidati nominativamente eletti, anche se appartenenti ad un partito, che per circoscrizione ha superato  la soglia dell' 1 % ha diritto di coalizzarsi in base ad un programma unitario condiviso che proponga due alternative da proporre agli elettori. I candidati con il programma  proposto che in questa seconda fase abbiano raggiunto  il 50% più un voto sono nominati eletti ed hanno diritto a governare.

 

18. In questa seconda fase le due coalizioni oltre al programma dovranno indicare agli elettori i nominativi che avranno un incarico di governo ovvero  dovranno  essere comunicati i nomi dei ministri, dei sottosegretari distinti per materia e settori oltre che i nomi del presidente e del vicepresidente del Senato e della Camera e delle commissioni con i rispettivi componenti. - Principio di chiarezza e trasparenza. -

 

19. I senatori, i deputati ed i membri del governo hanno così diritto ad adempiere alle proprie incombenze per l'intero mandato elettorale sempre che i componenti mantengano le qualità richieste per l'eleggibilità e venga rispettato il programma approvato dagli elettori. L'opposizione avrà il compito  di vigilare sul rispetto  del volere degli elettori e formulare proposte e correzioni su punti  non trattati nei programmi generali oltre che in caso di crisi o situazioni mutate e di interesse generale non prevedibili in campagna elettorale.

 

20. A metà legislatura l'operato del governo deve essere sottoposto a referendum popolare. L'esito dello stesso deciderà il futuro  dell'esecutivo. Se il gradimento è uguale  o superiore alla percentuale dei voti ottenuti alle elezioni l'esecutivo resta come nato, qualora la percentuale di gradimento è inferiore nei limiti massimi del 5 % la maggioranza dovrà procedere a correttivi degli uomini  di governo nei confronti del settore contestato. La scelta spetta alla coalizione di governo con la fiducia mediante votazione alla Camera ed al Senato. Se il consenso scende oltre il 5 % ma non supera l'10 % si deve ricorrere ad un rimpasto delle persone e della politica nei settori  deficitari con conseguente richiesta di fiducia alla Camera ed al Senato. Se il consenso scende oltre il 10 % si deve rimettere il mandato e tornare alle elezioni dove non potranno ricandidarsi coloro che non hanno rispettato il programma elettorale o non lo abbiano portato a termine. Se il consenso dovesse scendere oltre 20% dei votanti la maggioranza tutti i membri con incarico ministeriale non possono ricandidarsi.

 

21 - In caso di tematiche di interesse generale che riguardano le scelte di coscienza o di particolare importanza e/o di urgenza si dovrà ricorrere per la formulazione della legge all'intero Parlamento e proporre la conferma al popolo mediante referendum.

 

 

P.S. Per correttezza alcuni punti della presente bozza sono stati presi, perché condivisi dalla proposta di legge di Beppe Grillo, qualche punto della stessa è modificato, altri sono di mia ispirazione. E’ chiaro che non ho la presunzione di scrivere una legge ma solo di proporre un’idea dei principi che essa deve contenere.